Lo sblocco dei crediti d’imposta 4.0 arriva attraverso il decreto direttoriale del Mimit che ha consentito, dal 29 aprile, di rimettere in moto la compensazione che era stata bloccata in seguito alla risoluzione 19/E del 12 aprile dell’agenzia delle Entrate. La sospensione, in particolare, riguarda gli investimenti con anno di riferimento 2023 o 2024, ma non quelli effettuati nel 2022 e 2021 anche se l’interconnessione è avvenuta nel 2023 o nel 2024.
Il blocco era stato disposto per effetto dell’articolo 6 del decreto legge 39 del 29 marzo che ha introdotto una complessa serie di comunicazioni (su ammontare degli investimenti e presunta ripartizione negli anni del beneficio) come condizione di fruibilità dei crediti di imposta derivanti da investimenti del piano 4.0. Il Dl 39 ha disposto che queste comunicazioni avvengano sulla base di un modello definito dal ministero delle Imprese.
La scelta è di appoggiarsi anche per i crediti di imposta 4.0, al Gse (Gestore dei servizi energetici) che avrà un ruolo centrale nella gestione delle comunicazioni relative ai nuovi incentivi 5.0. Il decreto direttoriale ha precisato quindi che dal 29 aprile alle 12 i modelli sono disponibili in formato editabile sul sito istituzionale del Gse. Tutta la procedura si potrà dunque fare online sul portale www.gse.it
I modelli sono due:
Il primo per i crediti d’imposta per l’acquisto o il leasing di beni strumentali 4.0 (materiali o immateriali);
il secondo al gruppo dei cinque crediti di imposta per ricerca e innovazione (R&S; innovazione tecnologica; innovazione digitale 4.0; innovazione tecnologica finalizzata alla transizione ecologica; design e ideazione estetica).
In entrambi i casi il modello di comunicazione deve essere trasmesso in via preventiva per comunicare l’ammontare complessivo degli investimenti che si intende effettuare a partire dal 30 marzo 2024, la presunta ripartizione negli anni del credito e la relativa fruizione. Non solo. Il modello deve essere trasmesso anche al completamento degli investimenti in modo da aggiornare le informazioni comunicate in via preventiva.
Nel caso degli investimenti in beni strumentali, per le spese effettuate a partire dal 1° gennaio 2024 al 29 marzo il modello deve essere trasmesso esclusivamente a seguito del completamento degli investimenti. Per quelli in ricerca e innovazione, invece, quest’ultima clausola vale per le operazioni del periodo 1 gennaio-29 marzo 2024.
Il modello relativo ai beni strumentali si compone di due sezioni, una per i beni materiali e una per quelli immateriali. In entrambi i casi c’è una prima parte in cui vanno inseriti i dati identificativi dell’impresa e una seconda in cui indicare periodo di realizzazione degli investimenti, totale costo agevolabile, totale credito d’imposta, ripartizione annuale del credito d’imposta (fino al 2028). Il modello per la ricerca e innovazione è diviso in cinque sezioni, corrispondenti alle cinque tipologie di investimento incentivabile. Ognuna delle sezioni richiede di specificate il periodo di realizzazione dell’investimento, il totale costo agevolabile e la tipologia di spese eleggibile, ripartite tra spese sostenute direttamente e spese infragruppo (quest’ultime da riportare sulla base delle indicazioni rendicontate dal soggetto commissionario) ed infine il totale base di calcolo del credito d’imposta.
Un’ultima parte riguarda la fruizione del credito d’imposta, fino al 2030, da riportare complessivamente cioè tenendo conto di tutte e cinque le tipologie di investimento possibili.
La motivazione alla base di questo complesso meccanismo attuativo, basato su obblighi di comunicazione, risponde ad esigenze di monitoraggio degli effetti contabili dei crediti d’imposta sul bilancio dello Stato, entrati sotto osservazione come il superbonus.
Dubbi operativi – Non sono state pubblicate le istruzioni di compilazione dei modelli. Pertanto, potrebbero sorgere dubbi circa le corrette modalità di compilazione del modello.
A titolo esemplificativo, Assonime circa i termini di presentazione della “comunicazione preventiva” ha evidenziato che:
la comunicazione è preventiva quando viene inviata entro un congruo termine che decorre dal momento in cui viene effettuato l’ordine del bene strumentale 4.0;
anticipare la comunicazione a un momento precedente significherebbe richiedere alle imprese una mera valutazione degli investimenti che intendono effettuare con evidente pregiudizio della finalità perseguita dalla norma in esame.
Inoltre, nei modelli viene richiesta l’indicazione del “periodo di realizzazione degli investimenti (MM-AAAA / MM-AAAA)”. In assenza di specifiche istruzioni, si potrebbe considerare quale mese iniziale quello di “avvio dell’investimento”.