Gentilissimi legali rappresentati dei pubblici esercizi, come ogni anno si ripresenta la questione relativa ai piccoli intrattenimenti. Al fine di responsabilizzare la vostra iniziativa e contenere, laddove non è consentito, la vostra esuberanza imprenditoriale, si trascrivono sotto alcuni criteri per organizzare un piccolo intrattenimento.
Il presente vademecum non può prescindere da una considerazione: l’attività prevalente della vostra impresa è, e deve rimanere, la somministrazione di alimenti e bevande. Il piccolo intrattenimento è pertanto un’attività secondaria e complementare ovvero deve essere:
SALTUARIO. E’ sicuramente saltuario l’intrattenimento organizzato una volta al mese.
NON DEVE ESSERE IN ALCUN MODO PUBBLICIZZATO. Le persone si recano nel pubblico esercizio per ristorarsi, per incontrare altre persone, non perché in quella sera si esibisce un gruppo musicale o un noto dj, con attrezzature professionali e volumi assimilabili a quelli di una discoteca, miscela abilmente brani musicali dell’hit parede (solo per fare due esempi).
NON CI DEVE ESSERE UN FINE DI LUCRO DIRETTAMENTE CORRELATO ALL’INTRATTENIMENTO. La clientela dell’esercizio per la somministrazione beneficia dell’eventuale intrattenimento a titolo esclusivamente gratuito. Non deve essere prevista una corresponsione in denaro per l’intrattenimento o per la maggiorazione dei prezzi delle consumazioni (no finalità imprenditoriale diretta);
DISPOSIZIONE ARREDI (tavolini, sedie, panche, poltroncine). Non deve essere modificata la disposizione degli arredi normalmente utilizzata per la somministrazione per favorire la vista dell’intrattenimento. La musica, se è questa l’attività complementare in cui si sostanza il piccolo intrattenimento, deve essere un sottofondo ovvero consentire ai clienti del bar di conversare con tono della voce normale. Un pianista che esegue alcuni brani in un angolo del locale è un piccolo intrattenimento. Una band di tre elementi, conosciuta ed apprezzata, con attrezzature professionali, non è un piccolo intrattenimento.

Si rammenta a tutti che le indicazioni sopra elencate non sono imposte da uno specifico provvedimento comunale (ordinanza o regolamento), ma sono enunciati dalla normativa vigente ed in primis dal Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (T.U.L.P.S.).

I piccoli intrattenimenti, se soddisfano i requisiti sopra indicati, sono pertanto un’attività libera, non subordinata al rilascio di alcun provvedimento, tuttavia si raccomanda fortemente, ancora una volta, ai gestori di comunicare semplicemente con una e-mail l’iniziativa al seguente indirizzo di posta elettronica: polizialocale@comune.manerbio.bs.it.

In merito all’intrattenimento musicale e più in generale alla diffusione sonora nel plateatico esterno, considerati i limiti imposti dal piano zonizzazione acustica vigente e del regolamento di Polizia Locale, dovrà essere perentoriamente interrotta entro le ore 23.00.

Il presente vademecum sarà consultabile liberamente nel sito web ufficiale del Comune di Manerbio nella sezione dedicata all’ufficio Commercio e Suap.