La Legge Regionale del 31 Marzo 2008 nr.10 prevede articoli specifici per la conservazione e tutela della fauna minore (invertebrati, anfibi e rettili), su tutto il territorio della Regione Lombardia.

-Dal 1° Marzo al 30 Settembre di ogni anno è vietata la cattura di tutte le specie di molluschi dei generi Helix e Cantareus (lumaca – chiocciola).

Nel restante periodo dell’anno è consentita la cattura per una quantità giornaliera non superiore a trenta individui complessivi per persona.

L’attività di cattura è consentita dall’alba al tramonto e solo con l’uso delle mani libere.

– E’ vietata l’uccisione, la cattura, il trasporto e la detenzione a qualsiasi fine di gamberi di fiume autoctoni (genere Austropotamobius).

– Dal 1° Ottobre al 30 Giugno di ogni anno è vietata la cattura di tutte le specie di rane.

Nel restante periodo dell’anno è consentita la cattura di rane verdi adulte della specie Rana esculenta e rane rosse della specie Rana temporaria, per una quantità giornaliera non superiore a trenta individui complessivi per persona, unicamente mediante l’uso delle mani libere oppure di canne da pesca prive di amo. 

La cattura di rane non è ammessa dal tramonto alla levata del sole.

L’inosservanza ai divieti sopradetti, relativamente ai periodi e alle quantità, comporta l’applicazione da parte degli organi preposti alla vigilanza, di sanzioni sino ad un massimo di 500,00 euro.