La normativa emergenziale connessa al COVID-19 ha previsto due pause importanti in materia esecutiva: da un lato quella del rilascio degli immobili e dall’altro quella delle esecuzioni immobiliari.
Lo stop dura fino al 30 giugno 2021.
Per quanto riguarda la seconda, la sospensione concerne tutte le procedure esecutive che abbiano a oggetto immobili adibiti a prima casa dell’esecutato in cui abita o comunque risieda.
Come opera questa sospensione?
Sembra di poter dire che la sospensione operi d’ufficio. Pertanto, sarà onere del giudice disporre, e della cancelleria notificare, il rinvio delle udienze calendarizzate fino alla scadenza della sospensione. Tuttavia si consiglia sempre di definire un percorso agile per prevenire che a sospensione conclusa (o perfino a sospensione operante) si creino incertezze operative, soprattuto per tutelare persone che versano in una condizione meritevole di attenzione da parte del legislatore. Nel minor formalismo del processo esecutivo trova facilmente spazio un’istanza, diretta al giudice, per la dichiarazione della sospensione e l’adozione delle conseguenti determinazioni in ordine a quanto calenda-rizzato per il periodo di interruzione delle procedure.
Avvocato Ester Pellegrini
Montichiari (BS),
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