All’interno del vasto ambito del diritto di famiglia, il tema del rimborso delle spese sostenute per i figli è ricorrente. 

In particolare, ci si chiede se vi è la possibilità da parte del genitore che ha mantenuto la prole di vedersi rimborsate le spese dall’altro genitore. 

Ebbene, sia la Carta Costituzionale sia il Codice Civile prevedono una serie di norme e di principi che sanciscono il dovere, da parte di ambedue i genitori, di adempiere economicamente a tutte quelle che sono le esigenze di crescita e sviluppo dei propri figli. 

Tali spese che si possono individuare nelle svariate voci del mantenimento, dei costi spesi per sostenere il ciclo educativo del figlio e tutto ciò che ne consegue, rientrano nel più generale contesto della “responsabilità genitoriale”.

Anche la giurisprudenza ammette tale possibilità è ammessa. 

Pertanto, il genitore che ha mantenuto il figlio può portare in giudizio l’altro domandando di essere rimborsato della quota di spesa sostenuta per il soddisfacimento dei bisogni  dei figli dal momento della loro nascita.

Questa quota ricomprende soltanto le spese indebitamente corrisposte da un genitore, ma che avrebbero dovuto essere sostenute in pari misura anche dell’altro.

Infine, è bene precisare che il primo presupposto per poter sottoporre al giudice una qualche domanda di rimborso è che venga accertata, anche in via giudiziale, la filiazione, e, dunque, che vi sia un rapporto che lega il figlio ai genitori.

Ulteriore presupposto della domanda, è che vi sia prova del fatto che un genitore fin dalla nascita si sia fatto carico da solo del mantenimento.

Avvocato Ester Pellegrini

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Leonardo Binda